
Il segreti del bio. Domande e risposte. Intervista a Giorgio Spreafico.
La questione etichettatura di frutta e verdura vendute sfuse continua ad alimentare polemiche e tanta confusione. Coldiretti risponde con un iniziativa.
La Coldiretti, oggi, 25 febbraio, ha distribuito in tutti i mercati
italiani ben 100 mila cartellini da mettere in bella vista su
frutta e verdura commercializzate sfuse, per segnalarne agli
acquirenti origine, varietà e categoria. La data scelta non
è casuale, e corrisponde alla scadenza, improrogabile, che
il Governo e le Associazioni dei consumatori hanno intimato ai
commercianti per regolarizzare l’etichetta sulle derrate
alimentari.
A stabilirlo, come ben sanno i nostri lettori (visto che ci siamo già
occupati del problema su LifeGate) è il decreto
legislativo numero 306/2002 che è entrato in vigore lo
scorso 15 febbraio.
Dicevamo “dovrebbe” far piacere ai consumatori perché le
autorità preposte a informare e vigilare (Governo e Regioni)
hanno fatto ben poco per assicurare trasparenza. L’Italia è
il Paese europeo con la più rigorosa legislazione in campo
alimentare. Ma a volte alle regole non fa seguito la loro
applicazione, col risultato di diventare carta straccia.
Ciò che si continua a non precisare è che l’obbligo
di etichettatura non riguarda tutti gli ortofrutticoli, ma
esclusivamente quelli che risultano già normati da
precedenti provvedimenti europei sulla qualità varati sia
per rendere più trasparente il commercio sull’intero
territorio comunitario, sia per consentire al consumatore di
risalire all’origine del prodotto e stabilire il rapporto fra
prezzo e categoria (extra, prima o seconda, che non è certo
detto che abbia corrispondenza con la qualità
organelettica).
Al momento in cui scriviamo sono fuori disciplinare diversi
ortofrutticoli: broccoletti, verze, finocchi, radicchio, rape,
bieta, cardi, agretti, pompelmi, melograni, castagne, frutti di
bosco; nespole (fuori stagione), fagiolini (fuori stagione).
Vedrete che il caos sarà enorme: il decreto legislativo n.
306/2002 stabilisce che la competenza nei controlli sarà
delle Regioni che sono impreparate alla cosa.
Per tutti i prodotti sottoposti all’etichettatura completa
l’obbligo riguarda originariamente il soggetto che li immette sul
mercato: produttore o importatore o confezionatore o chi li
spedisce. Per il venditore al dettaglio (Regolamento Ce n.
2200/1996) l’obbligo c’è nei seguenti casi: prodotto esposto
confezionato in cassette o in imballaggi che deve riportare ben
chiaro all’esterno confezionatore/speditore, varietà,
origine, categoria. Solo chi lo commercializza sfuso è
tenuto a mettere in un cartello varietà, origine e
categoria; se la merce è spedita sfusa con un mezzo di
trasporto, deve viaggiare accompagnata da un documento che porti le
stesse indicazioni sopra indicate: poi spetterà al venditore
al dettaglio segnalarle su un apposito cartellino quando la
commercializza.
Massimo Ilari
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