Condono edilizio

Una manovra da 16 miliardi, comprendente anche il condono edilizio che porterà nelle casse dello Stato un gettito complessivo di 3,35 miliardi di euro

Una manovra da 16 miliardi di euro, comprendente anche il condono
edilizio che porterà nelle casse dello Stato un gettito
complessivo di 3,35 miliardi di euro.

In base alle norme del Dl 269/2003, potranno essere sanati gli
abusi commessi fino al 31 marzo 2003 aventi come oggetto
l’edificazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di immobili
senza i relativi permessi, dietro il rispetto di alcuni limiti di
cubatura (750 metri cubi oppure quello del 30% del volume
dell’intero immobile) e dei piani urbanistici territoriali. Sempre
nel Dl 269/2003 trovano posto le norme per la vendita degli
immobili adibiti ad uffici pubblici e l’alienazione degli immobili
non più strumentali gestiti dalla Rete ferroviaria
italiana.

Per gli immobili residenziali l’oblazione è stata fissata in
100 euro al metro quadrato per le opere realizzate in assoluta
difformità con quanto previsto dagli strumenti urbanistici;
in 80 euro per le opere realizzate senza concessione ma che sono
conformi alla data di entrata in vigore del decreto; 60 euro invece
per le opere di ristrutturazione edilizia realizzate in
difformità del titolo abitativo edilizio.
Per i nuovi immobili non residenziali è previsto che
l’oblazione vada dai 150 agli 80 euro a mq. secondo la tipologia
dell’abuso.
Sono previste invece oblazioni a forfait di 3.500 e 1.700 euro per
le opere di restauro e risanamento conservativo e una di 516 per le
opere di straordinaria manutenzione. E’ prevista un’anticipazione
degli oneri concessori di 89 euro a mq. nelle città con
oltre 300 mila abitanti e di 45 euro per le ristrutturazione e le
modificazioni d’uso (vedi Tabelle).

Naturalmente restano fuori dal condono tutte le realizzazioni
abusive non conformi agli strumenti urbanistici. Il decreto precisa
che l’esclusione vale solo per le opere non conformi che siano
state realizzate su “immobili soggetti a vincoli imposti sulla base
di leggi statali e reginali a tutela degli interessi idrogeologici
e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici,
nonché dei parchi e delle aree protette nazionali”. Quindi
l’esclusione è per le opere abusive non conformi al piano
regolatore generale e che siano sorte sulle aree appena descritte.
Sono condonabili invece tutte le altre opere abusive non conformi
ai piani regolatori che sorgono al di fuori delle aree
vincolate.
Secondo questo disegno, risulteranno condonabili le costruzioni
realizzate su terreni agricoli.

Per quanto concerne invece le opere abusive realizzate su aree
demaniali l’ultima decisione del Governo è stata quella di
non estendere il condono agli abusi realizzati su aree demaniali
quali spiagge, fiumi, montagne, laghi e altro.

Altra questione ancora non risolta è quella relativa alla
possibilità di estendere il condono anche alle nuove
costruzioni che verrà concesso solo a volumetrie limitate.
In teoria per rendere più restrittiva questa ultima
concessione si dovrebbe scendere dai 750 metri cubi (all’incirca
250 mq.), volumetria prevista nella sanatoria del 1994, a 450 metri
cubi, cioè a 150 mq.

La domanda di sanatoria dovrà essere presentata entro il 31
marzo 2004.

Testo Integrale Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269
(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003)

 

Tomaso Scotti

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