Libertà di critica. La costituzione partenopea, 1799

La libertà è la facoltà dell’uomo di valersi di tutte le sue forze morali e fisiche come gli piace, colla sola limitazione di non impedir agli altri di far lo stesso.

“La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle
proprie forze fisiche, di manifestare i propri pensieri, la
resistenza all’oppressione, sono tutte modificazioni del primitivo
dritto dell’uomo di conservarsi quale la natura lo ha fatto, e di
migliorar se stesso come la medesima lo sprona.

La libertà è la facoltà dell’uomo di valersi di
tutte le sue forze morali e fisiche come gli piace, colla sola
limitazione di non impedir agli altri di far lo stesso.

Questo dritto si confonde con quello primitivo. Perciocché
quando l’uomo viene impedito di far uso delle sue facoltà,
egli non si conserva nello stato suo naturale.

Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l’uomo
schiavo è l’uomo deteriorato. Potendo l’uomo valersi di tutte
le sue facoltà, può far uso della principale, ch’è
la sua ragione, in tutti i modi ed in tutta l’estensione. E
perciò può aversi quelle opinioni che più gli
sembrano vere. La sola limitazione dell’esercizio della
facoltà di pensare sono le regole del vero.

La tirannia che inceppa gli spiriti, è più detestabile
di quella che incatena i corpi. Poiché l’uomo ha la
facoltà di valersi dell’azione del suo corpo; poiché
è per natura stabilito che le idee e le volizioni determinano
il moto del corpo; il dritto di manifestare le sue opinioni e
volizioni con la voce, colla parola, coi segni, o colla scrittura,
è conforme all’ordine della natura…

Ma i dritti non guarentiti dalla forza, sono come disegni senza
esecuzione, come le idee non realizzate. Quindi contro la
oppressione ogni uomo ha il diritto d’insorgere.

…Come segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, base
del dispotismo, e l’anarchica insorgenza? Abbiamo creduto dar la
risoluzione di questo interessante problema, fermando che ogni
cittadino abbia il diritto d’insorgere contro le autorità
ereditarie e perpetue, tiranniche sempre: che il popolo tutto possa
solamente insorgere contro gli abusi esercizii de’ poteri
costituzionali. Ma quando diciamo popolo, intendiamo parlare di
quel popolo, che sia rischiarato ne’ suoi veri interessi, e non
già d’una plebe assopita nella ignoranza e degradata nella
schiavitù”.

Costituzione Partenopea.
Rapporto del Comitato di legislazione al governo
provvisiorio, 1799

Art. 9 – “Nello stato sociale, la individuale resistenza è
permessa soltanto contro le autorità perpetue ed ereditarie,
tiranniche sempre”

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