Ogm

Si al senato al decreto Alemanno sugli Ogm

Il Senato ha approvato ieri il testo del decreto Alemanno sulla coesistenza tra agricoltura ogm , convenzionale e biologica, attuando il passo decisivo per la sua trasformazione in legge.

Ogm
Testo
originale del decreto

Testo dopo
l’approvazione della Camera e del Senato

(Salvaguardia del
principio di coesistenza)
(Salvaguardia del
principio di coesistenza)
1. Le colture
di cui all’articolo 1 sono praticate senza che l’esercizio di una
di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre
e senza che nessuna determinazione possa essere assunta
al fine di favorire alcune colture a danno di
altre.

1. Le colture
di cui all’articolo 1 sono praticate senza che l’esercizio di una
di esse possa compromettere lo svolgimento delle
altre.
2. La
coesistenza tra le colture di cui all’articolo 1 è
realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le
specificità produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da
evitare ogni forma di presenza occasionale.
2. La
coesistenza tra le colture di cui all’articolo 1 è
realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le
specificità produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da
evitare ogni forma di commistione tra le sementi
transgeniche e quelle convenzionali e
biologiche.



2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1,
l’introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun
pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza
comportare per esse l’obbligo di modificare o adeguare le normali
tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni
disposizione concernente le aree
protette.

3.
L’attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai
consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti
transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni
transgeniche sono praticate all’interno di filiere di produzione
separate rispetto a quelle convenzionali e
biologiche.
3.
L’attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli
agricoltori, agli operatori della filiera
ed ai consumatori la reale possibilità di scelta tra
prodotti convenzionali, biologici e
transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono
praticate all’interno di filiere di produzione separate rispetto a
quelle convenzionali e biologiche.

 

Articolo
3.

Articolo
3.

(Applicazione
delle misure di coesistenza)

(Applicazione
delle misure di coesistenza)

1. Al fine di
prevenire il potenziale pregiudizio economico e l’impatto della
commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento
alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida
predisposte dal Comitato di cui all’articolo 7. Il suddetto decreto
è notificato alla Commissione europea nell’ambito della
procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22
giugno 1998.
1. Al fine di
prevenire il potenziale pregiudizio economico e l’impatto della
commistione tra colture transgeniche, biologiche e
convenzionali,
con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di natura non
regolamentare
d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emanato previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari,
sono definite le
norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di
confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal
Comitato di cui all’articolo 7. Il suddetto decreto è
notificato alla Commissione europea nell’ambito della procedura
prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno
1998.

 

Articolo
4.

Articolo
4.

1. Le regioni
e le province autonome adottano, con proprio provvedimento
da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano
di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all’articolo 3;
tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento
alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità
per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che
garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza.
1. Le regioni
e le province autonome adottano, con proprio provvedimento, il
piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all’articolo
3; tale piano contiene le regole tecniche per realizzare, la coesistenza, prevedendo strumenti che
garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza
3. Le regioni e le
province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria,
di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure
di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture
transgeniche e non transgeniche.
3. Le regioni
e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria, di accordi tra conduttori agricoli,
al fine di adottare le misure di gestione previste
dal piano di coesistenza di cui al comma
1 per assicurare la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche.



3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un
equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla
inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni
dell’articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo,
finalizzato a consentire il ripristino delle condizioni agronomiche
preesistenti all’evento dannoso, il cui funzionamento è
determinato con le modalità stabilite dal decreto di cui
all’articolo 3, comma 1
.

 

Articolo
5.

Articolo
5.

(Responsabilità)
(Responsabilità)
1.
L’imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano
di coesistenza di cui all’articolo 4, sono tenuti ad osservare le
misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità
relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall’inosservanza
delle misure del piano grava su coloro che espongono altri
imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non
osservano le misure del piano incombe l’onere probatorio derivante
dall’inosservanza delle misure stesse.
1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal
piano di coesistenza di cui all’articolo 4 sono tenuti ad osservare
le misure contenute nel piano medesimo.

1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un
danno derivante dall’inosservanza da parte di altri soggetti delle
misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito.

Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni
derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui
all’articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3
del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure
incombe l’onere probatorio derivante dall’inosservanza delle misure
stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi
tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera
produttiva primaria.

1-ter. Con il decreto di cui all’articolo 3,
comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei
danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione
non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto
definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore
agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di
cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti

delle disponibilità del Fondo medesimo. Il
decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici
strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a
sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai
danni disciplinati dal presente articolo.

2.
L’imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità
di cui al comma 1, nell’ipotesi in cui abbia utilizzato sementi
certificate dall’autorità pubblica e munite di dichiarazione
della ditta sementiera, concernente l’assenza di organismi
geneticamente modificati secondo la vigente
normativa.
2. Il
conduttore agricolo è esente dalle
responsabilità di cui al comma 1-bis,
nell’ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate
dall’autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta
sementiera, concernente l’assenza di organismi geneticamente
modificati secondo la vigente normativa.
Articolo
6
Articolo
6
2. A chiunque non
rispetti le disposizioni di cui all’articolo 8, si applicano le
misure sanzionatorie previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all’articolo
8, è punito con l’arresto da uno a due anni o con l’ammenda
da euro 5.000 a euro 50.000

Fonte: Greenplanet.net

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