La Svizzera contro gli stipendi d’oro ai manager

Basta agli stipendi galattici dei manager, alle buonuscite auto-decretate, ai paracadute d’oro e ai bonus nelle società svizzere.

La chiara volontà degli svizzeri di porre freni a
stipendi e buonuscite dei manager è emersa dalle urne
svizzere domenica. Netta la vittoria del “sì”, il il 67,9%,
a favore della proposta di modifica costituzionale che punta a
rafforzare il controllo degli azionisti sulle retribuzioni
milionarie auto-assegnatesi dai dirigenti delle società
quotate in borsa.

 

Il fronte del “no”, rappresentato dalla confederazione
industriale svizzera e dall’organizzazione sindacale
Economiesuisse, aveva agitato lo spettro della fuga dalla Svizzera
delle società internazionali. Ma, seppur abbondantemente
finanziata, la campagna non è servita a molto. Anche
perché di mezzo ci s’è messo il mese scorso lo
scandalo che riguarda l’ex presidente del Cda della Novartis,
Daniel Vasella, il quale, dopo aver percepito uno stipendio annuo
di 15 milioni di franchi svizzeri (12 milioni di euro), si sarebbe
infine dovuto intascare una buonuscita di 60 milioni di euro.

Vasella alla fine ha rinunciato ai suoi emolumenti, ma ormai il
caso era esploso. A suscitare clamore anche i 12,5 milioni di
franchi svizzeri per Severin Schwan, boss della Roche, gli 11,2
milioni (9 mln euro) di Paul Bulcke della Nestlè o i 10
milioni (8 mln euro) di Ernst Tanner, capo del gruppo cioccolatiero
Lindt.

Il testo votato domenica 3 febbraio si chiama “iniziativa
Minder”, dal nome dell’imprenditore che ha avviato l’iniziativa
popolare. Prevede il divieto delle buonuscite o delle
indennità di entrata (tecnicamente chiamati “golden hello” e
“golden goodbye”) insieme ai bonus previsti nei contratti di
vendita o di acquisizione di una società. Con sanzioni che
vanno dal carcere a una multa di sei anni di salario.

 

Per giungere ad avere uno dei diritti commerciali più
stringenti al mondo, il meccanismo è fare in modo che gli
stipendi dei top manager non siano più approvati dai
consigli di amministrazione delle aziende, bensì
dall’assemblea degli azionisti.

La proposta di modifica costituzionale che ha chiamato alle urne
cinque milioni di svizzeri deve ora ottenere, prima di divenire
legge, l’approvazione dei 26 cantoni. Se il testo sarà
approvato, ci vorrà circa un anno per la sua concreta
applicazione, ossia il tempo necessario per la redazione del
progetto di legge relativo, mentre se sarà bocciato
entrerà direttamente in vigore la riforma alternativa
proposta dal governo.

Ecco il testo votato domenica dal referendum in Svizzera.

Decreto federale Disegno concernente
l’iniziativa popolare “contro le retribuzioni abusive”

 

1 L’iniziativa popolare del 26 febbraio 2008
«contro le retribuzioni abusive» è valida ed
è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L’iniziativa popolare ha il tenore
seguente:

 

La Costituzione federale del 18 aprile 1999
è modificata come segue:

Art. 95 cpv. 3 (nuovo)
Per tutelare l’economia, la proprietà privata e gli
azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese,
la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in
borsa in Svizzera o all’estero secondo i seguenti principi:


a. l’assemblea generale vota annualmente l’importo globale delle
retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in
natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e
dell’organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del
consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di
amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation
Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di
voto. Le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati e
rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare
elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto
da parte degli organi e per i titoli in deposito è
vietata;

 

b. i membri dei vari organi non ricevono
liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate,
premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari
di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La
direzione della società non può essere delegata a una
persona giuridica;


c. gli statuti disciplinano l’ammontare dei crediti, dei prestiti e
delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano
di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi,
nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di
direzione;


d. l’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è
punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena
pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

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