Cosa prevede la direttiva sulla due diligence (Csddd) e come cambia dopo il pacchetto Omnibus

Le grandi imprese devono a vigilare sul rispetto dell’ambiente e dei diritti umani nella loro filiera: lo prevede la direttiva sulla due diligence (Csddd).

Mappare la propria catena del valore per identificare, prevenire e ridurre i rischi di danni ambientali o violazioni dei diritti umani. È questo, in estrema sintesi, il senso della direttiva europea sulla due diligence (Csddd). Un testo che di per sé è rivoluzionario, perché attribuisce alle imprese la responsabilità anche per le attività che si verificano fuori dai loro stabilimenti, nelle fabbriche dei fornitori e subfornitori spesso disseminati da ogni lato del Pianeta. Le grandi imprese, insomma, non possono “non sapere”: devono fare tutto il possibile per evitare i rischi – ad esempio rivedendo i contratti, eseguendo audit o cambiando fornitori – e risarcire eventuali violazioni.

Dopo un iter lungo e non sempre facile, il testo è stato approvato nella primavera del 2024. Ma l’anno successivo le istituzioni europee hanno deciso di snellirlo, insieme a quello della direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (Csrd), attraverso il primo pacchetto Omnibus. I principi restano immutati, ma il perimetro delle imprese coinvolte si riduce e gli oneri diventano più leggeri.

Quali imprese sono tenute a esercitare la due diligence sui fornitori

La soglia di applicazione, inizialmente fissata a mille dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti, è stata innalzata. L’accordo politico raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio prevede che la direttiva riguardi le imprese con almeno 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di euro di ricavi netti. Sono stati inoltre rivisti i tempi: gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 26 luglio 2028 e le imprese avranno tempo fino a luglio 2029 per conformarsi, senza più tabelle di marcia differenziate a seconda delle dimensioni aziendali.

Come cambia la Csddd dopo il pacchetto Omnibus

I negoziati hanno riguardato anche l’ambito informativo. Il testo concordato non richiede più la mappatura completa della catena di fornitura, ma introduce un approccio più flessibile basato sulle informazioni ragionevolmente disponibili. Le imprese dovranno orientare le attività di due diligence verso i settori in cui stimano una maggiore probabilità di impatti negativi, considerando sia fornitori diretti sia indiretti. L’ipotesi di limitare la due diligence al primo livello (Tier 1), valutata durante i negoziati, viene meno: è tuttavia prevista una gerarchia di priorità per cui, a parità di gravità e probabilità dei rischi, l’azienda può iniziare l’analisi dai partner commerciali diretti e poi passare agli altri.

Il pacchetto Omnibus, inoltre, elimina l’obbligo di predisporre piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, così come il regime armonizzato di responsabilità civile a livello europeo. Ciò significa che eventuali azioni risarcitorie continueranno a essere regolate dalle normative nazionali, con differenze procedurali tra i vari Stati membri. Per quanto riguarda le sanzioni, i colegislatori hanno concordato un limite massimo pari al 3 per cento del fatturato netto a livello mondiale dell’impresa: sarà poi la Commissione a dettagliare meglio gli orientamenti.

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