E se la Corte Penale Internazionale potesse valutare i reati di ecocidio?

Anche il mondo accademico discute della possibilità di riformare lo Statuto di Roma per inserire tra i crimini contro l’umanità quelli ambientali.

Portare l’ecocidio fuori dai confini del diritto di guerra e farne un crimine da inserire nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale accanto a genocidio e crimini contro l’umanità. È un’idea su cui il dibattito è già aperto da qualche tempo, e che ora viene rilanciata anche a livello universitario, grazie alla Cattedra Unesco in “Sistemi Economici e Diritti Umani” istituita presso la Universidad Nacional de La Plata: siamo in Argentina, ma nella proposta c’è tanto di italiano, essendo La Plata la città con la più alta concentrazione di italiani di tutto il Paese sudamericano ed essendo italianissimo lo stesso direttore della cattedra, il professore Francesco Vigliarolo. Secondo il quale in gioco c’è un salto di categoria giuridica non da poco: oggi il diritto internazionale riconosce il danno ambientale come reato solo se compiuto durante un conflitto armato; la proposta chiede di riconoscerlo come offesa alla comunità umana nel suo complesso, a prescindere dallo stato di guerra o di pace.

L’ecocidio come crimine contro l’umanità

Al centro della proposta di Francesco Vigliarolo c’è una critica al modo in cui la scienza economica ha trattato per decenni l’ambiente e i diritti umani: come “esternalità”, cioè come questioni esterne al calcolo economico invece che parte costitutiva del bene comune. “L’interesse individuale non può essere sopra i beni trasversali, il benessere trasversale, le infrastrutture socioculturali che ci accomunano”, ha detto Vigliarolo, presentando nei giorni scorsi la sua idea alla Camera dei Deputati. La proposta poggia su un’idea specifica: i diritti umani come strumento per rifondare l’economia su scala universale. Partendo da un principio chiave: l’ambiente posto a fondamento dei sistemi economici, in un mondo – ha osservato – dove smaltire altrove i rifiuti prodotti dal Nord del mondo “significa non impoverire, ma distruggere le comunità” e, a lungo termine, il pianeta stesso.

Su questa base si innesta la lettura etimologica del termine: l’ecocidio, da oikos, “casa”, per Vigliarolo ò “l’uccisione della casa dell’umanità”. Un richiamo che riporta all’origine storica del concetto, coniato negli anni Settanta in relazione all’uso dell’agente arancio, un potente erbicida e defoliante chimico, utilizzato dall’esercito degli Stati Uniti durante la Guerra del Vietnam tra il 1961 e il 1971 per distruggere le foreste a scopi militari.

Il potere di un reato globale

Oggi lo Statuto di Roma, risalente al 1998, riconosce il danno ambientale come reato solo all’articolo 8, come crimine di guerra: punisce l’attacco che causa consapevolmente danni “gravi, estesi e duraturi” all’ambiente, ma solo in un conflitto armato internazionale e solo se sproporzionato rispetto al vantaggio militare atteso. Restano fuori i danni in tempo di pace e le condotte di imprese e attori non statali, dato che la Corte giudica solo persone fisiche. Il termine ecocidio, coniato nel 1970 a partire dall’agente arancio in Vietnam, non ha mai avuto una definizione giuridica vincolante, nonostante i tentativi di codificazione più recenti, tra cui quello della coalizione Stop Ecocide International (2021). A spingere in questa direzione è anche il Consiglio d’Europa, che con le risoluzioni 2398 (2021) e 2477 (2023) ha invitato gli Stati membri a introdurre il reato di ecocidio nelle legislazioni nazionali e a valutarne il riconoscimento come crimine di giurisdizione universale. Un comitato di esperti lavora dal 2022 a una nuova convenzione in tal senso.

L’Unione Europea ha introdotto una svolta storica nella giustizia climatica con la nuova Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: il testo inserisce per la prima volta i reati “qualificati”, una fattispecie giuridica del tutto equiparabile al reato di ecocidio. Questa norma punisce con severità i disastri ecologici più gravi, inclusi i danni ambientali massicci, diffusi e irreversibili. Per i responsabili sono previste pene detentive fino a dieci anni e sanzioni finanziarie devastanti per le multinazionali. Le direttive necessitano però di una approvazione da parte dei singoli Stati membri, e comunque rimane legata solo al Vecchio Continente. Manca, però, il passaggio qualificante: rendere l’ecocidio un reato riconosciuto e trattato a livello globale. È in questo quadro,  che riconosce l’ecocidio solo in guerra e solo a certe condizioni, che si inserisce la proposta discussa a Montecitorio: farne, appunto, un crimine contro l’umanità.

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