Adozione nazionale: come adottare un bambino

Adozione nazionale: tempi, requisiti, limiti di età e tutto quello che c’è da sapere su come adottare un bambino

L’ordinamento legislativo nazionale disciplina in modo molto preciso il processo che consente a due genitori l’adozione di un bambino, ponendo davanti a loro le alternative dell’iter nazionale o internazionale.

Per prima cosa, è interessante chiarire che la dicitura adozione nazionale non si riferisce alla nazionalità del bambino, ma al fatto che a dichiararlo adottabile sia l’autorità nazionale competente, ovvero un tribunale per i minorenni italiano. È proprio al tribunale minorile competente per territorio di residenza che i coniugi devono infatti inviare la propria domanda di adozione, avviando un iter che può durare anche diversi anni. Se volete sapere come adottare un bambino, ecco dunque tutto quello che dovete conoscere.

Adozione nazionale, requisiti e limiti di età

Per poter presentare domanda di adozione nazionale, è necessario rispettare una serie di requisiti preliminari: in Italia l’adozione è consentita solo alle coppie eterosessuali e coniugate. I richiedenti, in particolare, devono essere sposati da almeno tre anni, o in alternativa, se il matrimonio è stato contratto più di recente, aver convissuto continuativamente per almeno tre anni prima delle nozze.

Perché la domanda di adozione sia considerata ammissibile, in questo lasso temporale non deve essersi verificata tra i due alcuna separazione di fatto, e gli aspiranti genitori adottivi devono poterlo provare al tribunale mediante prove documentali o testimonianze attendibili.

Esistono inoltre dei limiti di età di cui tenere conto se si vuole adottare un bambino: il membro più giovane della coppia deve avere una differenza di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni rispetto al bambino (ad esempio, se il coniuge più giovane ha computo 47 anni, la coppia potrà adottare un bimbo non più piccolo di 2 anni). In alcuni casi, tuttavia, la legge consente di superare questi limiti anagrafici. Questo avviene, in particolare: se i coniugi hanno già dei figli (naturali o adottivi), di cui almeno uno minorenne; se l’adozione riguarda un fratello o una sorella di un minore già adottato dalla stessa coppia; se l’adozione riguarda contemporaneamente più fratelli, dei quali almeno uno abbia un’età che rientri nei limiti di legge.

È possibile una deroga anche qualora il bambino abbia dei gravi problemi di salute. Infine, se uno dei coniugi è più vecchio dell’altro di almeno dieci anni, la differenza di età rispetto al figlio adottivo non potrà superare i 55 anni rispetto al genitore più anziano (ad esempio: se i coniugi hanno rispettivamente 44 e 50 anni, potranno adottare un bimbo che abbia almeno 4 anni).

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Il processo di adozione nazionale inizia con una domanda al tribunale dei minori

Come presentare domanda di adozione nazionale

Chi vuole intraprendere l’iter di adozione nazionale e risponde ai requisiti di legge, deve presentare una domanda, più propriamente definita dichiarazione di disponibilità all’adozione, al tribunale per i minorenni competente per indirizzo di residenza. Di solito, la sede si trova nel capoluogo di regione, anche se in alcune regioni ne esistono diversi. Se la coppia richiede all’estero, il tribunale competente è quello relativo all’ultimo domicilio o, in assenza di precedente domicilio in Italia, quello di Roma.

La modalità di presentazione dell’istanza (carta semplice, modulo prestampato etc) varia da un foro all’altro, e alcuni tribunali richiedono che la dichiarazione di disponibilità venga indirizzata preventivamente ai servizi socio-assistenziali, ai quali spetterà poi il compito di informare il foro competente. In questa fase, i genitori potrebbero dover già fornire una serie di indicazioni rispetto alla propria disponibilità ad accogliere più fratelli contemporaneamente, oppure ad adottare un bambino con problemi di salute di varia natura e severità. La domanda, inoltre, potrebbe dover essere corredata di una serie di documenti, come dei certificati medici, il casellario giudiziale dei richiedenti, documenti di natura economica (dichiarazione dei redditi, busta paga etc) e la dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei “futuri nonni adottivi”. L’elenco dei documenti da allegare varia da tribunale a tribunale. La domanda ha una validità di tre anni dal momento della sua presentazione.

Le indagini necessarie in caso di adozione nazionale

Una volta presentata la dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile la esamina e, qualora ravvisasse l’assenza dei requisiti necessari, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità. In caso contrario, invece, entro 15 giorni dalla presentazione tutti i documenti vengono trasmessi ai servizi sociali territoriali.

La legge stabilisce che entro i successivi 4 mesi i servizi degli enti locali debbano avviare la propria indagine, che servirà a conoscere la coppia e a valutarne le potenzialità genitoriali. Attraverso una serie di incontri, vengono sondate le reali intenzioni dei richiedenti, la loro situazione economica e lavorativa, la capacità di prendersi cura di un minore, l’ambiente fisico e familiare in cui il bambino dovrebbe crescere.

Ulteriori informazioni vengono raccolte attraverso indagini mediche e psicologiche, oltre che accertamenti da parte degli organi di pubblica sicurezza. In questa fase, inoltre, gli aspiranti genitori adottivi possono ottenere informazioni, chiarimenti e assistenza da parte degli operatori dei servizi. Una volta raccolte le informazioni necessarie, gli assistenti sociali trasmettono la propria relazione al tribunale per i minorenni, che ha altri due mesi di tempo per rilasciare un decreto di idoneità all’adozione o, al contrario, attestare l’assenza dei requisiti necessari (in questo caso, i richiedenti hanno 10 giorni di tempo per ricorrere alla Corte d’appello). Prima di pronunciarsi, il giudice minorile può richiedere ulteriori colloqui o accertamenti.

I tempi di attesa per l'adozione nazionale non sono prevedibili
I tempi di attesa per l’adozione nazionale non sono prevedibili

Adozione nazionale: l’abbinamento e l’incontro

Se il giudice si pronuncia favorevolmente, i coniugi richiedenti vengono inseriti nell’archivio delle coppie idonee ad adottare e devono attendere di essere opportunamente abbinati ad un minore che, trovandosi in stato di permanente abbandono, sia stato dichiarato adottabile dal tribunale per i minorenni mediante un apposito decreto.

I tempi dell’attesa sono variabili e non possono essere previsti: se non accade nulla nei tre anni successivi alla presentazione della domanda, occorre ripetere l’intero procedimento. Una volta che il giudice minorile abbia individuato l’abbinamento ottimale, alla coppia vengono inviate tutte le informazioni sul bambino, incluse quelle relative al suo stato di salute e, se disponibili, alla sua storia personale. A questo punto, i coniugi devono decidere se continuare o meno nel procedimento adottivo. In caso affermativo, si procede all’incontro tra minore e coniugi, nelle modalità e nei tempi fissati dal tribunale e dai servizi sociali che hanno in carico il bambino. Di solito, la reciproca conoscenza avviene all’interno della struttura che ospita il minore e alla presenza degli assistenti sociali.

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I tempi dell’attesa sono variabili e non possono essere previsti

L’affidamento pre-adottivo e il rischio giuridico

Dopo un periodo di durata variabile in cui la coppia e il bambino iniziano a conoscersi, il tribunale dà il via all’inserimento del minore nella famiglia, attraverso un periodo di affidamento preadottivo, che inizia quando viene emesso un apposito decreto e viene vigilato dai servizi sociali territoriali. Solo al termine di questo periodo, che deve durare 12 mesi, e a valle dell’invio al giudice minorile di una relazione conclusiva da parte degli assistenti sociali, l’adozione nazionale diviene definitiva.

Nell’iter di adozione nazionale, tuttavia, va tenuto conto di quello che viene comunemente chiamato “rischio giuridico”, ovvero della possibilità che il minore debba tornare alla famiglia di origine (genitori o parenti fino al quarto grado) anche durante il cosiddetto collocamento provvisorio, ovvero quando è già stato assegnato alla famiglia adottiva, ma non è ancora stato emesso il Decreto di affidamento preadottivo.

Questo vale, ad esempio, se la madre naturale ha deciso di non riconoscere il bambino (in questo caso, il collocamento provvisorio dura in genere poche settimane, dopodiché comincia l’affidamento preadottivo e il rischio giuridico ha termine), oppure se il minore è stato tolto alla custodia della famiglia naturale. In questa situazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, i parenti naturali possono presentare ricorso alla Corte di Appello, e successivamente anche alla Corte di Cassazione, facendo dilatare i tempi del collocamento provvisorio, in cui le sorti dell’adozione restano di fatto incerte.

Il collocamento provvisorio

Durante il collocamento provvisorio, il bambino è sotto la responsabilità di un tutore, presso il quale ha la residenza (anche se è domiciliato presso gli aspiranti genitori adottivi), non può recarsi all’estero e non risulta ancora nello stato di famiglia della coppia. La scelta iniziale di accettare un grado più o meno importante di rischio giuridico nell’adozione nazionale spetta ai richiedenti. Solo una volta che si è esaurito il rischio ed è terminato l’anno di affidamento preadottivo, il processo di adozione nazionale viene completato e il bambino entra nello stato di famiglia dei suoi nuovi genitori.

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L’adozione nazionale termina dopo il periodo di affidamento preadottivo

Informazioni sui genitori naturali

I genitori adottivi possono accedere a informazioni sui genitori biologici solo in caso di motivi gravi (ad esempio legati alla salute del bambino), e sempre previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. Una volta compiuti i 25 anni, oppure i 18 in caso di motivi gravi, anche l’adottato può accedere alle notizie disponibili sui genitori naturali presentando una domanda al tribunale dei minorenni, ma se la madre biologica avesse dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, non sarà possibile in alcun caso avere accesso alle informazioni.

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