Adozione internazionale: come adottare un bambino all’estero

Procedure, tempi e costi da affrontare per un percorso di adozione internazionale

Con la dicitura adozione internazionale si intende l’adozione di un minore il cui stato di abbandono e di adottabilità sia stato dichiarato dalle autorità di un paese straniero. I primi passi verso l’adozione internazionale sono identici al percorso previsto in caso di adozione nazionale. Intanto, valgono gli stessi requisiti. La coppia richiedente deve essere sposata (con almeno tre anni di convivenza dimostrabile e senza interruzioni) e non superare i limiti di età previsti per le adozioni: entrambi i futuri genitori devono essere maggiorenni e il coniuge più giovane non può superare una differenza di età 45 anni rispetto al bambino. Una serie di deroghe sono previste in caso di adozione internazionale di bambini con problemi di salute importanti, oppure se la differenza di età tra i coniugi supera i 55 anni (in questo caso, in particolare, la differenza di età tra il figlio adottivo e il genitore più anziano non deve superare i 55 anni). Chi sceglie di adottare diversi fratelli, infine, dovrà calcolare i limiti anagrafici solo sul bambino più piccolo.

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Come presentare domanda di adozione internazionale

La richiesta di adozione inizia con la presentazione di una domanda, o meglio di una dichiarazione di disponibilità all’adozione, presso il tribunale per i minorenni competente per indirizzo di residenza (se la coppia richiede all’estero, il tribunale competente è quello relativo all’ultimo domicilio o, in assenza di precedente domicilio in Italia, quello di Roma). È fondamentale rivolgersi in via preventiva al proprio foro di competenza per richiedere tutte le informazioni del caso. A seconda del tribunale, infatti, possono variare sia la modalità di presentazione della domanda (carta semplice, modulo prestampato, etc), sia la tipologia dei documenti da allegare: certificati medici, dichiarazione di assenso dei genitori dei coniugi che presentano la domanda, casellario giudiziale dei richiedenti, dichiarazione dei redditi, busta paga etc.

adottare un bambino
Il processo di adozione internazionale inizia presso il Tribunale dei minorenni

Le indagini degli assistenti sociali

Una volta presentata la domanda, il giudice minorile compie un primo esame e, se ravvisa la mancanza dei requisiti necessari, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità all’adozione internazionale. In caso contrario, invece, i documenti vengono trasmessi ai servizi sociali territoriali entro 15 giorni dalla presentazione. A questo punto, gli assistenti sociali hanno 4 mesi di tempo per iniziare la loro indagine sulla coppia, finalizzata a vagliare le intenzioni dei richiedenti, la loro situazione economica e lavorativa, la capacità di prendersi cura di un minore, l’idoneità dell’ambiente fisico e familiare in cui il bambino dovrebbe crescere. I due coniugi che hanno presentato domanda di adozione internazionale vengono di solito sottoposti anche a indagini mediche e psicologiche, oltre che ad accertamenti da parte degli organi di pubblica sicurezza. Una volta completata la raccolta di informazioni, gli assistenti sociali trasmettono la propria relazione al tribunale per i minorenni, che ha altri 2 mesi di tempo, eventualmente dopo aver richiesto ulteriori colloqui o verifiche, per rilasciare un decreto di idoneità all’adozione o, viceversa, attestare l’assenza dei requisiti necessari (in questo caso, i richiedenti hanno 10 giorni di tempo per ricorrere alla Corte d’appello).

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La scelta dell’ente autorizzato e del paese di adozione

Una volta ottenuta l’idoneità, la coppia ha un anno di tempo per scegliere uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Si tratta, più nel dettaglio, di agenzie pubbliche, associazioni e Onlus iscritte nell’apposito albo, e che hanno il compito di assistere i coniugi nella procedura di adozione internazionale, presentando la documentazione necessaria presso le autorità del paese di provenienza del bambino e trasmettendo il provvedimento del giudice straniero alle autorità italiane. Gli enti, di solito, promuovono anche incontri informativi per le coppie, con la presenza di psicologi altri esperti, e assistono le famiglie nel periodo che segue l’adozione. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passaggio obbligatorio, l’elenco delle associazioni e degli altri soggetti autorizzati è disponibile sul sito della Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase, inoltre, viene anche scelto il paese di provenienza del bambino, individuato ovviamente tra quelli presso i quali opera l’ente autorizzato che è stato selezionato dalla coppia.

L’abbinamento e gli incontri all’estero

A questo punto, dopo un’attesa di durata variabile e di solito imprevedibile, l’ente autorizzato riceve dall’autorità del paese di provenienza una proposta di incontro con il minore, e organizza la partenza degli aspiranti genitori adottivi. La frequenza e la durata degli incontri nel paese originario del minore variano a seconda delle circostanze e delle autorità locali coinvolte. Se gli incontri si concludono con il parere favorevole delle stesse autorità locali, significa che si può procedere con l’abbinamento tra bambino e genitori, e l’ente autorizzato può trasmettere la documentazione in Italia, alla Commissione per le adozioni internazionali. Gli atti e i documenti vanno presentati anche nel caso in cui gli incontri con il minore non si concludano positivamente, individuando in modo chiaro le ragioni del mancato abbinamento e prevenendo eventuali fallimenti successivi.

L’ingresso del bambino in Italia

Una volta ricevuta la documentazione sugli incontri all’estero e sul consenso dei coniugi e delle autorità del paese di provenienza, la Commissione italiana per le adozioni internazionali può autorizzare l’ingresso e la permanenza in Italia del bambino adottato, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alla Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Anche in questo caso, non è possibile fare una stima attendibile dei tempi che mediamente passano tra la trasmissione dei documenti da parte dell’ente autorizzato e il pronunciamento definitivo della Commissione. Una volta che il bambino è entrato nel nostro paese (e dopo un eventuale periodo di affidamento preadottivo), il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore trascrive il provvedimento di adozione internazionale nei registri dello stato civile. Con questo passaggio, il bambino diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro effettivo della nuova famiglia.

adozione internazionale
I costi per una adozione internazionale ammontano in alcune migliaia di euro

Quanto costa l’adozione internazionale

I costi da sostenere per la procedura di adozione internazionale variano in base all’ente autorizzato scelto dai coniugi richiedenti e dal paese di provenienza del minore. Si tratta di cifre piuttosto variabili, nell’ordine comunque di alcune migliaia di euro (da circa quattromila fino a oltre diecimila euro, tra spese legate all’ente e costi accessori, anche post adozione). Sul sito della Commissione per le adozioni internazionali è disponibile, per ciascun ente, una indicazione sommaria del costo da sostenere per una adozione internazionale.

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