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Ogm in Italia, il Tar respinge il ricorso di Fidenato

La vicenda del mais biotech piantato illegalmente in quattro appezzamenti in Friuli nella primavera 2014 sembra finalmente arrivata a conclusione. Anche il Tar, infatti, dopo il Consiglio di Stato nel febbraio scorso, ha sancito l’infondatezza del ricorso proposto da Giorgio Fidenato contro la legge regionale n. 5/2014 che vieta la coltivazione di mais geneticamente modificato

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La vicenda del mais biotech piantato illegalmente in quattro appezzamenti in Friuli nella primavera 2014 sembra finalmente arrivata a conclusione. Anche il Tar, infatti, dopo il Consiglio di Stato nel febbraio scorso, ha sancito l’infondatezza del ricorso proposto da Giorgio Fidenato contro la legge regionale n. 5/2014 che vieta la coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale. L’agricoltore ha sempre sostenuto che la Regione non avesse la competenza per adottare un provvedimento restrittivo della sua libertà di coltivare ogm, ma il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza n. 146 del 20 marzo 2015, ha ribadito che le misure di coesistenza sono adottate a livello di Stati membri sulla base dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE e che in ambito nazionale la materia agricoltura è di competenza esclusiva delle Regioni.   campo-mais

 

Ai punti 4.2 e 4.3 della sentenza è scritto: “In primo luogo, questo Giudice rileva come le osservazioni di parte ricorrente non tengano conto del fatto che il divieto regionale di coltivazione del mais ogm non trova causa in ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, finalità per la quale sì ha senso discutere di prove scientifiche della pericolosità del prodotto, ma per problemi di coesistenza, non potendosi in altro modo evitare gli incroci tra piante di diversa tipologia (convenzionali, biologiche e transgeniche). La Regione, invero, ha agito ai sensi dell’articolo 26-bis della Direttiva CE/2001/18, e non ai sensi dell’articolo 54 Regolamento CE/2002/178, operando in materia di agricoltura, nella quale ha potestà legislativa esclusiva: la tutela dell’ambiente e della salute umana spetta, invero, allo Stato (che, infatti, ha emanato il d.m. 12 luglio 2013). In secondo luogo, il Collegio condivide appieno, facendolo proprio, il ragionamento svolto dal Consiglio di Stato nel giudizio di cui si è dato conto al punto 1.3.2. della parte in diritto. Il principio di precauzione che informa il diritto dell’Unione è tale se la soglia di tutela degli interessi sensibili è anticipata a un momento anteriore a quello in cui si hanno conoscenze scientifiche consolidate in ordine alla nocività di un prodotto. Peraltro, non va dimenticato che l’autorizzazione del mais Mon810 fosse piuttosto risalente nel tempo e che il rinnovo dell’autorizzazione sia entrato in una lunga fase di stallo, sicché non è da escludere che il quadro delle conoscenze scientifiche nelle more sia mutato”.

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