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I claim ambientali vaghi e imprecisi diventano pratiche commerciali ingannevoli: lo dice la direttiva Empowering consumers for the green transition.
Le dichiarazioni sulla sostenibilità di prodotti e aziende sono ormai largamente diffuse, ma non sempre sono veritiere. Anzi. La Commissione europea ne ha censite oltre 230, scoprendo che più della metà contiene informazioni vaghe, fuorvianti o infondate e il 40 per cento non presenta alcuna prova a sostegno. Le istituzioni europee hanno voluto mettere ordine, attraverso una direttiva – chiamata Empowering consumers for the green transition – che a partire dal 27 settembre 2026 inizierà ad avere i suoi effetti anche in Italia.
La direttiva 2024/825 “Empowering consumers for the green transition”, stata approvata in via definitiva nel gennaio 2024, modifica due pilastri della normativa europea a tutela dei consumatori – la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e quella sui diritti dei consumatori – introducendo una serie di divieti e obblighi molto più puntuali rispetto al passato. Sul fronte delle pratiche commerciali, amplia la “black list” delle pratiche sempre vietate: tra queste, l’uso di claim ambientali generici come “green” o “eco” quando non è possibile dimostrarne la performance ambientale complessiva, l’esposizione di etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche, le dichiarazioni ambientali riferite all’intero prodotto o all’intera impresa quando riguardano solo un aspetto specifico.
La direttiva richiede anche di fornire informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti, per esempio l’esistenza di garanzie commerciali superiori ai due anni, il periodo minimo in cui sono garantiti gli aggiornamenti del software, la disponibilità di pezzi di ricambio e i costi della riparazione. Il testo disciplina anche i confronti tra le performance ambientali dei prodotti, richiedendo che siano veritieri, basati su dati verificabili e criteri chiari e comparabili.
Nelle ambizioni originarie, la direttiva 2024/825 avrebbe dovuto essere affiancata da un secondo tassello: la proposta di direttiva sui green claims, presentata dalla Commissione europea nel marzo 2023. Questo secondo testo avrebbe dovuto definire un meccanismo di verifica ex ante per i claim volontari con cui un’impresa dichiara che un prodotto, un servizio o l’organizzazione stessa hanno un impatto positivo, nullo o ridotto sull’ambiente. Ma dopo l’avvio dei triloghi, nell’estate del 2025, il dossier si è fermato ed è ancora in una fase di stallo.
Ogni direttiva europea richiede misure di recepimento a livello nazionale. In Italia il riferimento normativo è il D.Lgs. 30/2026 (anche noto come “decreto Empowering”), entrato in vigore il 24 marzo e applicabile a partire dal 27 settembre 2026. Il testo interviene sul Codice del Consumo, introducendo le fattispecie di greenwashing e socialwashing tra le pratiche commerciali scorrette. Autorità e giurisprudenza sono già intervenute su questi ambiti, ma ora il quadro diventa più stringente, con controlli e contestazioni più facili.
Il decreto Empowering introduce innanzitutto alcune nuove definizioni. Asserzione ambientale è qualsiasi messaggio o rappresentazione che dica esplicitamente – ma anche solo faccia intendere – che un prodotto, una categoria, un marchio, un’attività o un professionista abbia un impatto positivo o neutro sull’ambiente, o che sia meno dannoso rispetto ad altri. Si tratta dunque di testi, ma anche di grafiche o simboli. Si parla di asserzione ambientale generica quando non è sufficientemente argomentata né ancorata a un’etichetta di sostenibilità, cioè a un marchio volontario che distingue un prodotto, un processo o un’impresa sulla base dei suoi benefici ambientali o sociali.
Il decreto chiarisce che le informazioni sulla sostenibilità rientrano tra le caratteristiche principali del prodotto al pari di prezzo, qualità, composizione o modalità d’uso. Questo significa che le dichiarazioni su questi temi vengono valutate con gli stessi criteri di trasparenza e verificabilità previsti per le altre informazioni essenziali.
Introduce inoltre due nuove fattispecie nella cosiddetta grey list delle pratiche considerate ingannevoli salvo prova contraria: le dichiarazioni su prestazioni ambientali future – ammesse solo se supportate da impegni concreti, con un piano definito, obiettivi misurabili, scadenze precise e un sistema di verifica indipendente – e la comunicazione di vantaggi irrilevanti. Per esempio, è considerato ingannevole precisare che i fogli di carta sono “senza plastica”.
Si allarga anche la black list delle pratiche commerciali considerate scorrette in ogni caso. Il decreto, infatti, vieta di esibire un’”etichetta di sostenibilità” non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche, formulare asserzioni ambientali generiche senza poterle dimostrare, far intendere che un’asserzione ambientale sia riferita all’azienda o al prodotto quando, in realtà, riguarda solo uno specifico aspetto. Le aziende, inoltre, non potranno più parlare di “impatto ambientale neutro, ridotto o positivo” sulla base della compensazione delle emissioni di gas serra. Né presentare come un plus una caratteristica che in realtà è imposta per legge, per esempio specificando che un elettrodomestico è “conforme alle normative di sicurezza europee”.
Se un sito, una app o un marketplace mette a confronto la sostenibilità di più prodotti, servizi o aziende, deve chiarire il metodo che usa, quali prodotti e fornitori include e sulla base di quali criteri e come aggiorna i dati nel tempo. In tema di durabilità e obsolescenza, la normativa vieta una serie di pratiche che possono trarre in inganno i consumatori sulla reale vita utile di un prodotto o sul modo corretto di utilizzarlo. Per esempio, omettere informazioni rilevanti – come il fatto che un aggiornamento possa peggiorare le prestazioni del software – e spingere per la sostituzione anticipata di componenti o materiali di consumo quando non è tecnicamente necessario.
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