Reato di tortura, l’Italia ha la sua legge ma restano i dubbi

A sedici anni di distanza, i drammatici fatti del G8 di Genova del 2001 sono tornati prepotentemente d’attualità nei giorni scorsi per molteplici motivi. Proprio in coincidenza con l’anniversario della morte di Carlo Giuliani durante gli scontri del 20 luglio, infatti, alcuni tra i condannati per i pestaggi ai manifestanti alla caserma Diaz venivano reintegrati

A sedici anni di distanza, i drammatici fatti del G8 di Genova del 2001 sono tornati prepotentemente d’attualità nei giorni scorsi per molteplici motivi. Proprio in coincidenza con l’anniversario della morte di Carlo Giuliani durante gli scontri del 20 luglio, infatti, alcuni tra i condannati per i pestaggi ai manifestanti alla caserma Diaz venivano reintegrati in Polizia, allo scadere dei cinque anni di interdizione dai pubblici uffici ai quali erano stati condannati come pene accessorie: tra loro anche alti dirigenti e capireparto della celere. Il tutto mentre, in una intervista a Repubblica, l’attuale capo della Polizia Franco Gabrielli ammetteva: “Quel G8 fu una catastrofe. Alla Diaz e a Bolzaneto, ci fu tortura”. Peccato che il reato di tortura sia stato inserito ufficialmente nel codice penale italiano solamente pochi giorni fa, dopo numerosi richiami della Corte europea dei diritti dell’uomo proprio in relazione ai fatti del G8. Anche la nuova legge, però, ha destato qualche perplessità tra la associazioni che si occupano di diritti civili.

La nuova legge approvata dall’Italia

ll nuovo testo infatti prevede la reclusione da un minimo di 4 a un massimo di 12 anni per chiunque, con violenze o minacce gravi e con crudeltà, “provochi acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, oppure che si trovi in condizioni di minore difesa”. Nel penultimo passaggio parlamentare alla Camera però è stato inserito un emendamento che configura la violenza come tortura “se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. Un’altra modifica importante invece, effettuata a tutela delle forze di polizia, esclude dalla legge le sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti da parte della Polizia.

Tutte le perplessità sulle modifiche

Quella introdotta dalla prima modifica è una formula giudicata inaccettabile dall’Associazione Antigone e da Amnesty International per “l’accanimento con cui si insiste nel limitare la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo”. Un passaggio che, per esempio, avrebbe reso non immediata la qualificazione di “tortura” proprio per i fatti della Diaz e di Bolzaneto, insieme alla necessità prevista dalla legge dimostrare che le violenze subite abbiamo comportato un “verificabile trauma psichico”.  La domanda a questo punto è: se questa legge fosse esistita già nel 2001, sarebbe stata applicabile per i pestaggi del G8? Ma a pesare nei giudizi è anche il fatto che il reato di tortura, inizialmente previsto come reato proprio, ovvero imputabile ai pubblici ufficiali e a chi esercita pubblico servizi, sia invece diventato un reato comune: lo stesso senatore Luigi Manconi, che aveva presentato il testo di legge originario, si è detto deluso perché questo significa “non voler sottolineare i trattamenti inumani o degradanti all’interno di un rapporto di potere profondamente diseguale, di un uso illegittimo della forza, di un abuso di autorità”. In poche parole, una sorta di declassamento della legge.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

L'autenticità di questa notizia è certificata in blockchain. Scopri di più
Articoli correlati