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Come funzionano le Regioni italiane, quando sono nate, come sono state riformate nel corso del tempo e di quali materie si occupano.
Chi governa le Regioni in Italia? Come sono ripartite competenze e poteri tra stato e Regioni, e all’interno di queste ultime? I padri costituenti avevano immaginato uno stato diviso in regioni e caratterizzato da una serie di autonomie. Che nel caso delle regioni a statuto speciale risultano particolarmente ampie.
Le regioni in Italia sono 20. Di queste, quindici sono ordinarie e cinque, appunto, a statuto speciale. Queste ultime sono Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia. La ragione per la quale si è deciso di attribuire una particolare autonomia a tali cinque territori è legata, nei primi tre casi, alla presenza di forti minoranze linguistiche; nel secondo alla particolare conformazione territoriale, dal momento che si tratta delle due isole più grandi del paese. Secondo l’articolo 119 della Carta, infatti, “la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.
Nello specifico, la Costituzione ha previsto un’autonomia politica delle Regioni, disposta dall’articolo 115, che recita: “Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione”. Esiste inoltre un’autonomia legislativa, ovvero la capacità di approvare leggi applicabili sul territorio, sancita in questo caso dall’articolo 117: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. L’autonomia amministrativa in specifiche materie è disciplinata infine dall’articolo 118, mentre il successivo precede un’autonomia finanziaria (“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato”).
Nonostante la Costituzione sia stata approvata il 27 dicembre del 1947 e sia entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, tuttavia, ci sono voluti 22 anni prima del “recepimento” da parte dei poteri pubblici del dettato. Le regioni ordinarie sono state istituite infatti solo nel 1970, e tra il 1972 e il 1977 è stato disposto il primo (parziale) trasferimento di funzioni dall’amministrazione centrale a quelle territoriali.
A partire dalla metà degli anni Novanta, poi, si sono susseguiti tre passaggi che hanno cambiato in modo sostanziale i rapporti tra stato e Regioni. Il primo è l’approvazione della legge 59 del 1997 (la cosiddetta legge Bassanini) che ha capovolto la logica delle ripartizioni di competenze. Se prima infatti alle Regioni era consentito legiferare unicamente nelle materie in cui essere erano deputate a farlo, dopo l’approvazione si è potuto attribuire funzioni amministrative anche su temi per i quali la titolarità era appannaggio dello stato.
Due anni più tardi è stata approvata la legge costituzionale numero 1 (che nella gerarchia delle fonti è assimilabile al dettato della Carta): essa ha introdotto l’elezione popolare diretta del presidente della giunta regionale. Un ulteriore cambiamento epocale è arrivato poi con la legge costituzionale 3 del 2001, che ha modificato profondamente il Titolo V della Carta .
La riforma è stata approvata dopo la vittoria dei “sì” ad un referendum confermativo, e ha disposto la creazione di una repubblica basata su un forte decentramento amministrativo, che coinvolge le Regioni ma anche gli altri enti locali. La modifica della Costituzione ha introdotto un cambiamento diametrale nell’attribuzione delle competenze: lo stato ha infatti perso la propria potestà legislativa generale. L’amministrazione centrale può legiferare soltanto su una serie di materie che la stessa Carta ora gli riserva: è stato in altre parole stilato un elenco (ancorché corposo) di temi la cui competenza esclusiva è attribuita allo stato.
In questo senso è stato introdotto il cosiddetto “principio di sussidiarietà”, secondo il quale le funzioni pubbliche debbono essere svolte al livello più prossimo ai cittadini. Inoltre, lo stesso principio spiega che ad intervenire debba essere il livello “superiore” solo nel caso in cui ciò possa risultare più indicato in termini di resa finale (si parla in questo caso di sussidiarietà verticale).
In termini concreti, dopo la riforma del 2001 esistono una “potestà legislativa esclusiva” dello stato su alcune materie (è il caso, ed esempio, della politica estera, della gestione delle migrazioni, della difesa o della giustizia); una “potestà legislativa concorrente” che prevede che lo stato fissi dei principi generali su una materia, mentre sta alle Regioni l’approvazione di norme specifiche (è il caso del lavoro, della salute, della protezione civile); una “potestà legislativa residuale” appannaggio delle Regioni per tutte le restanti materie. Il tutto armonizzato da alcuni organismi di collegamento tra enti, come nel caso della Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza delle autonomie locali.
Al governo delle Regioni stesse, invece, è preposto un corpus di istituzioni. Come detto, la legge costituzionale 1/1999 ha introdotto l’elezione diretta del presidente (modificando gli articoli 121 e 126 della Costituzione). Ma già nel 1995 era stato riformato il sistema con il quale si eleggono i membri del Consiglio regionale, introducendo un premio di maggioranza (alla lista o coalizione che ottiene più voti, che garantisce alla coalizione vincente almeno il 55% dei seggi) e una soglia di sbarramento.
Il Consiglio è titolare della funzione legislativa: può cioè approvare le leggi regionali, e ne può proporre di nazionali alle Camere. Può inoltre votare la sfiducia alla Giunta regionale, ovvero l’organismo titolare del potere esecutivo sul territorio, composta da assessori. Per rendere più stabile il potere regionale, tuttavia, si è deciso che in caso di approvazione della sfiducia di vada direttamente a nuove elezioni non solo del presidente (che sceglie la giunta) ma anche dello stesso Consiglio regionale: i consiglieri, in pratica, perdono il loro posto in attesa di un nuovo pronunciamento popolare. Infine, il presidente, oltre a scegliere gli assessori, dirige la Giunta e promulga le leggi regionali (oltreché emanare i regolamenti).
Va sottolineato, infine, il ruolo dei Consigli regionali in merito ai referenda abrogativi e costituzionali. In entrambi i casi un gruppo di cinque Consigli può chiedere che vengano indette consultazioni dirette dei cittadini. In particolare, l’articolo 75 della Carta prevede che “è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500mila elettori o cinque Consigli regionali”. L’articolo 138, che disciplina il modo in cui si può modificare la Costituzione, dispone che le leggi di revisione “sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali”.
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