Alghe, insetti, carne clonata, ingredienti nanomateriali: ecco cosa sono i novel food

È novel food qualsiasi alimento o ingrediente che fino al 15 maggio 1997, giorno dell’approvazione del primo Regolamento europeo in materia (EC No. 258/97), nessuno ha mai mangiato prima, cioè non è mai stato consumato in quantità significativa nell’alimentazione umana in Europa. Di conseguenza qualsiasi cibo, ma anche tecnica di produzione, trattamento o tecnologia alimentare (dagli insetti alla pastorizzazione ad alta pressione dei succhi di frutta fino ai nanomateriali) che influisce su proprietà nutrizionali e che non era diffuso o conosciuto nel 1997 va considerato novel food.

I novel food sono tutti quegli alimenti, ingredienti e tecniche di produzione alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo significativo in nessuna tradizione alimentare, passata o presente, in Europa. Cioè, in sostanza sono tutti i cibi che non sono mai stati consumati sistematicamente, in abbondanza, dall’uomo, ma che per svariati motivi si vorrebbe cominciare a introdurre nella nostra dieta. Insetti, sì, e anche carne sintetica, carne da animali clonati, alghe strane, cibi ottenuti con procedimenti innovativi, persino microorganismi e meduse. Non che sia un panorama granché appetibile, all’apparenza.
Ecco, stando alle recenti normative, quali tipi di cibo sono considerati novel food e quindi andranno indicati come tali nelle loro etichette (se e quando arriveranno al supermercato):

  • prodotti o ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
  • prodotti o ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe;
  • prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali;
  • prodotti e ingredienti alimentari sottoposti a un processo di produzione non generalmente utilizzato, che comporta nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

È dal 1997 che i novel food hanno trovato un quadro normativo nella legislazione alimentare comunitaria, con il Regolamento (CE) 258/97. Vi sono da lì in poi rientrati tutti i prodotti o ingredienti costituiti a partire da microrganismi, funghi e alghe, prodotti di provenienza inusuale, nati da un processo produttivo nuovo, generalmente non utilizzato mai prima. Non necessariamente cibi astrusi, ma prodotti che non sono di consumo abituale anche se presto prima o poi, si pensa, potrebbero trovare spazio sulle nostre tavole.

Chissà quando e se li troveremo davvero al supermercato. La regolamentazione non veniva aggiornata dal 1997, un periodo lunghissimo se si pensa a come consumi, abitudini e tecnologia alimentari sono mutati, complici la velocità dei trasporti e delle comunicazioni on line, tra gli altri fattori, adesso prevede un processo semplificato per l’introduzione di novel food, ma anche nanomateriali e nuovi coloranti, previa l’approvazione dell’Efsa, agenzia per la sicurezza alimentare.

La nuova regolamentazione è stata approvata il 28 ottobre 2015 dal Parlamento Europeo con 359 sì, 202 no, 127 astenuti, e dunque pone nuove basi all’introduzione e vendita dei novel food sul mercato europeo.

Nel piatto del futuro forse troveremo ogm, molte pillole e carne sintetica, non mancheranno insetti e alghe comunque cibi oggi impensabili. Emerge un quadro molto vario delle differenti culture alimentari dei diversi Paesi, legate come sono a stili e consapevolezze in continuo mutamento.
Nel piatto del futuro forse troveremo ogm, molte pillole e carne sintetica, non mancheranno insetti e alghe comunque cibi oggi impensabili. Emerge un quadro molto vario delle differenti culture alimentari dei diversi Paesi, legate come sono a stili e consapevolezze in continuo mutamento.

La difficoltà interpretativa della vecchia normativa comunitaria, la complessità del suo iter procedurale e il suo essere fortemente datata hanno a un certo punto determinato l’esigenza di un nuovo regolamento. Questo.

Con la sua entrata in vigore diventa un po’ più semplice inserire nuove voci nella lista dei novel food per avviarne la valutazione, per il consumo umano.

Il nuovo regolamento sui novel food abroga la normativa precedente (Reg. 258/97) e semplifica, facendo chiarezza

Sono ora considerati novel food, nuovi alimenti, tutti quelli non consumati in misura significativa per l’alimentazione umana nell’Unione prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, precisamente il 15 maggio 1997, nonché quelli con struttura molecolare nuova e da processi nuovi che incidano su tale struttura molecolare nuova.

La continuità con il regolamento precedente è chiara: l’ambito di applicazione del presente regolamento in linea di principio resta lo stesso del regolamento (CE) n. 258/97. Tuttavia, dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, era ovviamente opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie che costituiscono i nuovi alimenti.

Insetti, alghe e alimenti di origine minerale

Risultano inclusi tra i novel food gli insetti interi e le loro parti. Dovrebbero inoltre esistere categorie per gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, nonché per gli alimenti da colture di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorganismi, funghi o alghe, per gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi o alghe e per gli alimenti ottenuti da materiali di origine minerale.

Dovrebbe inoltre essere prevista una categoria che comprenda gli alimenti di origine vegetale ottenuti con pratiche non tradizionali di riproduzione, qualora tali pratiche comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.

La definizione di nuovo alimento altresì include gli alimenti costituiti da micelle o liposomi.

I novel food riguardano anche le nanotecnologie e in via temporanea anche gli animali clonati destinati a scopi alimentari almeno finché non verrà predisposta una normativa a parte.

Ne risultano esclusi prodotti con normativa verticale specifica come ogm, enzimi, additivi e aromi, ma anche le vitamine e minerali che non risultino in differenze molecolari tali da richiedere lo stato di novel food.

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