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Possedere un’arma per potersi difendere. Se
E’ diritto di ogni cittadino italiano, che non si trovi in particolari condizioni restrittive, ad indirizzare domanda all’Autorità competente, ovvero la Prefettura, affinché gli venga rilasciata licenza di porto d’armi, specificandone i motivi. Sarà cura degli uffici provinciali, valutare caso per caso le condizioni della richiesta.
E’ prassi concedere licenza di porto d’armi per uso difesa personale esclusivamente per motivi di provata necessità (esempio una persona con un alto reddito o persona che è solita trasportare ingenti quantità di denaro o che a causa della sua fama si trovi in condizioni di rischio), ma spetta in ogni caso al Prefetto della sua Provincia determinarlo.
I titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo di tre, certificato medico, patente di detenzione da rinnovare ogni cinque anni e una licenza che scade ogni dodici mesi. Queste sono solo alcune delle norme. La scelta dell’arma è tra i 10.300 modelli inseriti in un catalogo con relativo numero di identificazione. Tutte le armi che non figurano nell’elenco sono da guerra, tipo guerra o clandestine.
Ogni cittadino italiano può far richiesta di detenzione d’armi per difesa personale al prefetto per le armi corte (pistole semiautomatiche o revolver), o al questore per quelle lunghe (armi che si imbracciano con due mani, con una canna non inferiore a circa 40-45 cm, per esempio fucili da caccia). Tutte le armi devono essere denunciate e la loro vendita è consentita anche tra privati. I movimenti finiscono in uno schedario.
I coltelli, sono da considerarsi compresi negli articoli delle Leggi sulle armi e quindi il porto è comunque subordinato alla sussistenza di un giustificato motivo (fatta eccezione per i coltelli a scatto il cui porto è vietato). Il motivo deve quindi essere giustificato anche dalle circostanze di luogo e di tempo.
L’art. 4 della Legge 110 del 18/4/75, sancisce il divieto (salvo autorizzazioni speciali) di portare, senza giustificato motivo
fuori dalla propria abitazione o appartenenze di essa, armi, mazze o bastoni ferrati, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. Ciò, dimostra la rigidità della Legge italiana sul porto delle armi nel nostro Paese.
Diversa è invece la detenzione (di arma da sparo), che differisce dal porto in quanto in questo caso l’arma è detenuta presso l’abitazione ma non può essere portata al di fuori di essa (altrimenti sarebbe porto). In base alla legge, il cittadino italiano che, munito dei necessari requisiti, voglia acquistare un’arma allo scopo di detenerla presso la sua abitazione, può farlo, dietro presentazione di istanza indirizzata alla Questura della provincia di residenza, specificando in essa i motivi.
L’arma dovrà poi essere denunciata presso l’ufficio della Polizia di Stato o Comando dei Carabinieri competente. Di norma, l’autorizzazione all’acquisto di un’arma al fine di detenerla presso l’abitazione è concessa più facilmente rispetto all’autorizzazione del porto d’arma ai fini della difesa personale, ma anche in questo caso, le valutazioni saranno a cura della Questura.
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