Cos’è il whistleblowing e perché l’Italia ha fatto una legge per la sua tutela

Chi è il whistleblower, il lavoratore dipendente che denuncia reati sul posto di lavoro? Ora una legge lo protegge dal licenziamento, così l’Italia tutela chi combatte contro la corruzione.

L’Italia si è dotata da pochi giorni di una nuova legge sul whistleblowing, un provvedimento approvato a larghissima maggioranza e salutato dal presidente dell’Autorità nazionale anti-corruzione Raffaele Cantone come “una vera norma di civiltà”. Ma cosa cela il non semplice termine inglese?

In cosa consiste la pratica del whistleblowing

Il whistleblower (tradotto alla lettera, “il fischiatore”) è il lavoratore dipendente, tanto del settore pubblico quanto del settore privato, che segnala reati o irregolarità dei quali viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro: i più classici degli esempi riguardano appunto possibili episodi di corruzione, truffa, mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, ma anche tanto altro.

La legge approvata il 15 novembre dal Parlamento italiano si propone dunque di introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti che, denunciando, rischiano di trovarsi inevitabilmente in situazioni molto complicate: stigma, mobbing, demansionamento, licenziamento.

Quali sono le misure introdotte

Fino ad ora l’Italia non era completamente sprovvista di una legislazione a protezione del whistleblowing, avendo ratificato negli anni passati sia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, risalente al 2003, sia la  Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione. Ma per la prima volta è direttamente il nostro paese a promulgare una legge che afferma che il dipendente che segnala un illecito ai responsabili anticorruzione, all’Anac o alla magistratura “non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive“.

Inoltre si prevede il reintegro nel posto di lavoro per chi sia stato già licenziato e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo messo in atto dall’azienda o dalla amministrazione pubblica denunciata. L’onere della prova è invertito nel senso che, al contrario dei normali procedimenti, spetterà all’ente segnalato dimostrare la propria estraneità, e non a chi denuncia dimostrare il reato. Le segnalazioni non potranno essere anonime, ma sarà vietato rivelare l’identità del whistleblower, così da tutelarlo, anche se il segreto verrà inevitabilmente a cadere nel caso in cui la procura coinvolta riterrà fondate le accuse al punto da aprire un’inchiesta.

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