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È tempo di eleggere un nuovo presidente della Repubblica
Mandato, funzioni, storia dei presidenti della Repubblica Italiana. Un riassunto sulle cose da sapere per seguire l’elezione del successore di Sergio Mattarella.
- Come viene eletto il presidente della Repubblica, un riassunto
- Chi vota il presidente della Repubblica
- Lo scenario dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica
- Momenti storici della presidenza della Repubblica
- Età per essere eletto presidente della Repubblica
- Dove vive il presidente della Repubblica
- Le funzioni del presidente della Repubblica in carica
- Il ruolo del presidente della Repubblica nella formazione del governo
- Le altre prerogative del presidente della Repubblica e la messa in stato d’accusa
Come viene eletto il presidente della Repubblica, un riassunto
Il settennato di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica è giunto al termine. A disciplinare la procedura di elezione del Capo dello stato è il titolo II della Costituzione. L’articolo 83, in particolare, indica non solo la composizione del parlamento in seduta comune, ma specifica che l’elezione “ha luogo ha luogo per scrutinio segreto”. Ciò significa che le votazioni non avvengono secondo la normale procedura, con dei pulsanti schiacciati sugli scranni.
Chi vota il presidente della Repubblica
Il suo successore di Mattarella verrà eletto dal parlamento in seduta comune, ovvero dai 630 membri della Camera dei deputati, dai 315 senatori, assieme a 58 delegati delle regioni, e sei senatori a vita. Per un totale di 1009 “grandi elettori”. A loro il compito di individuare il nuovo presidente.
Per esprimere le preferenze si usano i cosiddetti “catafalchi”, sorte di cabine elettorali allestite all’interno della Camera. Che quest’anno saranno modificate per limitare i rischi i contagi, in ragione della pandemia (ulteriori regole ad hoc sono state introdotte per garantire il distanziamento).
Lo stesso articolo 83 precisa poi che l’elezione deve avvenire “a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”. Ciò significa che nelle prime tre votazioni il nuovo presidente sarà eletto soltanto se otterrà almeno 673 voti. Altrimenti, a partire dal quarto scrutinio, ne basteranno 505. La prima riunione del parlamento in seduta comune per l’elezione del successore di Mattarella è stata convocata lunedì 24 gennaio, alle ore 15:00.
Lo scenario dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica
Le elezioni del 2022 presentano un quadro politico piuttosto equamente diviso, ma senza che nessuna coalizione “preordinata” possa raggiungere facilmente né i 673 voti, né i 505. Se si considerano infatti i deputati e senatori di Lega (196), Forza Italia (127), Fratelli d’Italia (58), Coraggio Italia (31) e altri gruppi, assieme ai rappresentanti delle regioni conservatori, si arriva a 450 grandi elettori per il centrodestra.
Il centrosinistra, assieme al Movimento 5 Stelle, può contare invece su 420 voti, senza considerare Italia Viva. E anche nel caso in cui il partito centrista di Matteo Renzi si schierasse con loro, il totale salirebbe a 463, compresi i 133 del Partito democratico, i 233 del M5S, i 18 di Liberi e uguali, altri gruppi minori, più 25 delegati regionali. A questi si aggiungono sei senatori a vita: l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, l’ex presidente del Consiglio Mario Monti, Liliana Segre, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Elena Cattaneo.
Momenti storici della presidenza della Repubblica
Sono dodici i presidenti della Repubblica che si sono succeduti dal 1948 ad oggi.
Solo tre di loro sono stati eletti alla prima votazione: Enrico De Nicola nel 1948, Francesco Cossiga nel 1985 e Carlo Azeglio Ciampi nel 1999.
L’elezione più laboriosa è stata quella di Giovanni Leone, eletto al 23esimo scrutinio nel 1971.
Gli ultimi presidenti, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, sono stati eletti invece in modo relativamente facile, al quarto scrutino (e al sesto nel caso della riconferma dell’esponente progressista nel 2013). Ecco gli eventi storici che hanno segnato le presidenze.
Età per essere eletto presidente della Repubblica
L’articolo 84 della Costituzione indica invece che per essere eletti si deve essere cittadini italiani e si devono aver compiuti i 50 anni d’età. Occorre inoltre godere dei diritti civili e politici. Il successivo articolo 86 indica inoltre che il presidente rimane in carica per sette anni e che trenta giorni prima che scada il termine, il presidente della Camera convoca il parlamento in seduta comune”.
Qualora nel corso del mando il presidente non sia in grado di esercitare il proprio ruolo, a subentrare è la seconda carica dello stato: il presidente del Senato. In caso di morte o impedimento permanente, vengono inoltre indette nuove elezioni.
Dove vive il presidente della Repubblica
La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il palazzo del Quirinale a Roma. Questa la descrizione che ne dà il presidente Mattarella sul sito ufficiale:
Il Quirinale è uno dei luoghi principali in cui si svolge la vita della Repubblica italiana. La visita del Palazzo, con l’apertura quotidiana e l’accesso del pubblico a nuovi ambienti, conduce alla scoperta di un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore, espressione dell’operosità, della creatività e del genio degli italiani; permette allo stesso tempo di conoscere la sede in cui il Presidente della Repubblica svolge le sue funzioni, incontra le alte cariche istituzionali, i rappresentanti degli altri Stati e degli organismi internazionali, gli esponenti della società civile, i cittadini. Il Quirinale è un Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia, protagonista oggi come ieri della storia del Paese, e come tale costituisce a pieno titolo la Casa degli italiani.
Ci sono, però, altre due residenze ufficiali del presidente. Una è la tenuta presidenziale di Castelporziano, a circa 25 chilometri da Roma. L’altra è villa Rosebery che si trova sulla collina di Posillipo, a Napoli, si tratta di un luogo dove il presidente può trovare pace e tranquillità, una villa “che libera dagli affanni”.
Le funzioni del presidente della Repubblica in carica
Il presidente della Repubblica italiano, a differenza dei capi di stato di nazioni che adottano sistemi presidenziali (come gli Stati Uniti) o semi-presidenziali (è il caso della Francia), non gode di poteri esecutivi. Tuttavia, in alcuni frangenti e in precise situazioni, la Costituzione pone in capo al Quirinale responsabilità particolarmente delicate.
Oltre ad essere formalmente a capo delle forze armate, il presidente della Repubblica ha facoltà di concedere la grazia e commutare le pene, ratifica i trattati internazionali (previa, se necessaria, autorizzazione delle Camere) e può inviare messaggi ai due rami del parlamento.
Di particolare importanza sono le prerogative nell’ambito dell’iter legis e in caso di crisi di governo. Nel primo caso, se sono Camera e Senato a detenere il potere legislativo, è il capo di stato a promulgare le leggi (benché la responsabilità politica degli atti normativi resti in capo al governo). Qualora ritenga che una legge non debba essere promulgata, può rinviarla al parlamento con un messaggio motivato. Nel caso in cui la stessa norma venga approvata nuovamente, tuttavia, è obbligato a firmare.
Il ruolo del presidente della Repubblica nella formazione del governo
Nell’ambito delle crisi di governo, i presidenti del Consiglio dimissionari rimettono i loro mandati nelle mani del presidente della Repubblica, che li aveva conferiti. Il capo dello stato avvia quindi le consultazioni con i leader dei partiti politici, i presidenti delle Camere e le personalità che ritiene di voler ascoltare per comprendere se sia possibile trovare una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un nuovo esecutivo. In tal caso, conferisce l’incarico di formare un governo ad un presidente “incaricato”, che dovrà quindi “sciogliere la riserva” comunicando al Quirinale l’esito del suo tentativo.
Nei casi più complessi, prima di incaricare una persona, il presidente può decidere di conferire un mandato esplorativo, al fine di rendere più chiaro il quadro politico. In caso di impossibilità a formare il governo, è sempre il presidente che ha facoltà di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Allo stesso modo, è il capo di stato che indice i referenda.
Le altre prerogative del presidente della Repubblica e la messa in stato d’accusa
Nel caso in cui invece sia possibile formare un nuovo esecutivo, i membri di quest’ultimo, prima di entrare nell’esercizio delle loro funzioni devono (oltre ad ottenere la fiducia delle Camere) giurare nelle mani del capo dello stato. È sempre quest’ultimo a nominare i ministri, su indicazione del presidente del Consiglio. Può inoltre nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. E nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale.
Di particolare rilevanza, infine, la decisione dei padri costituenti di non ritenere il presidente della Repubblica responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Ciò vale per ogni decisione assunta, tranne per quelle di alto tradimento o attentato alla Costituzione. In tali casi è il parlamento in seduta comune a porlo in stato d’accusa e a giudicare l’operato del capo di stato: affinché il presidente sia destituito occorre che a volerlo sia la maggioranza assoluta dei membri.
Fin qui ciò che rappresenta il dettato costituzionale. Il Titolo II, tuttavia, come tutte le norme è soggetto ad un certo grado di interpretazione. Ad esempio, la formula indicata dalla Carta in riferimento alla nomina dei senatori a vita non è chiara: si può intendere che ciascun presidente abbia diritto a nominarne cinque, così come che debbano essercene al massimo cinque in parlamento.
Ma anche la politica estera è stata oggetto di “valutazioni soggettive” in passato, come nel caso del braccio di ferro tra Giuseppe Saragat e l’allora ministro degli Esteri Amintore Fanfani. Così come nella nomina dei ministri del primo governo Berlusconi, nel 1994, da parte di Oscar Luigi Scalfaro.
Benché figura delle istituzioni e priva di un reale potere esecutivo, dunque, il presidente della Repubblica può incidere in modo importante sull’assetto istituzionale e orientare la direzione politica del paese.
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